In data 18.11.2010 il Ministero del Lavoro ha ricordato alle aziende i termini e i metodi per adeguarsi all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 che impone alle aziende la valutazione del Rischio “Stress Lavoro Correlato”entro il 31.12.2010.Arcoiris in collaborazione con la dr.ssa Renata Tremaroli e la dr.ssa Ramona Di Domenicantonio offre alle Aziende una serie di soluzioni per adempiere all’obbligo normativo.Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità e ai costi preghiamo le ditte interessate di prendere contatti con lo Studio, ai seguenti recapiti:
L'art.28, comma 1-bis del d.lgs. n.81 del 2008, così come modificato dal d.lgs. n.106 del 2009, prevede, che la valutazione dello stress lavoro-correlato, sia effettuata entro il 1° agosto 2010, con le modalità indicate dalla Commissione Consultiva Permanente. Considerato:
che il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha prorogato (per le sole pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001), il termine per la valutazione dello stress lavoro correlato, al 31 dicembre 2010;
che un emandamento approvato in Commissione Bilancio del Senato propone di estendere tale proroga anche ai privati;
che NON dovrebbero esserci nuove proroghe generalizzate, ma una entrata in vigore con tempi "in progress";
che i termini di scadenza, per i motivi sopra riportati, non lasciano margini per un adempimento dell'ultimo minuto , in caso di non concessione della proroga;
che nel frattempo, le Regioni hanno emanato nel marzo 2010 una Guida Operativa che, pur in assenza di una validità ufficiale, costituisce un importante ed istituzionale punto di riferimento;
questo Studio, in collaborazione con la dr.ssa Renata Tremaroli e la dr.ssa Ramona Di Domenicantonio dell'Università Telematica " Guglielmo Marconi" di Roma, ha elaborato un metodo che, tenendo conto delle indicazioni già espresse dal documento delle Regioni, tende a verificare:
in prima battuta, la bontà della organizzazione aziendale e la sua capacità di evitare situazioni "oggettive" di stress,
e solo in un secondo momento, unicamente in presenza di eventuali indici di criticità passa ad un secondo livello più capillare di indagine personale.
Tale metodo, che prevede la preparazione delle domande da porgere e dell'analisi delle risposte ricevute, da parte di uno psicologo del lavoro, sfocerà in un documento di valutazione finale che, pur nel rispetto delle indicazioni istituzionali, limiterà al massimo il costo per le aziende assistite che saranno divise in due livelli:
fino a 10 addetti;
oltre 10 addetti.
Per le prime sarà sempre e comunque sufficiente fermarsi alla indagine "oggettiva", mentre per le seconde, come sopra indicato, solo in presenza di elementi di criticità, si provvederà a dar corso alla fase successiva.
Sarà ovviamente cura di questo Studio dare immediate informazioni in merito agli ulteriori sviluppi legislativi, ma si porta peraltro a conoscenza che fin da ora è possibile ottemperare all'obbligo di valutazione, senza attendere l'ultimo ed incerto minuto. Per informazioni più dettagliate in merito alle modalità e ai costi preghiamo le ditte interessate di prendere contatti con lo Studio, ai seguenti recapiti: